Contributo Ordinario Mensile: Guida al Mantenimento dei Figli
Il contributo ordinario mensile (comunemente chiamato assegno di mantenimento per i figli) è l'importo fisso e continuativo che un genitore versa all'altro (o direttamente al figlio maggiorenne) per coprire i costi della vita quotidiana della prole.
Fondamento Normativo
L'articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere la prole, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Cosa copre l'Assegno Ordinario
L'assegno ordinario è una somma forfettaria calcolata su base annua e suddivisa in 12 mensilità. Ha la funzione di soddisfare le esigenze primarie e prevedibili del figlio.
Include tipicamente:
- Vitto e quota spese della casa: generi alimentari, spese per utenze (luce, gas, acqua, internet) e riscaldamento in proporzione alla presenza del figlio.
- Abbigliamento di routine: vestiti, scarpe e biancheria di uso quotidiano.
- Cura della persona e igiene: prodotti per la pulizia, taglio capelli, spese estetiche di routine.
- Studio e cancelleria di base: quaderni, penne, astucci e materiale scolastico di consumo corrente.
- Mensa scolastica: in molti Tribunali (es. Milano) la mensa è considerata spesa ordinaria rientrante nell'assegno, salvo diversa pattuizione espressa.
Attenzione alle sovrapposizioni
Le voci coperte dall'assegno ordinario non possono essere richieste una seconda volta a titolo di rimborso per "spese straordinarie". Inserire l'acquisto di abbigliamento di routine tra le spese straordinarie costituisce un'indebita duplicazione di costo.
Come viene determinato l'importo
In Italia non esiste una formula matematica rigida e unica fissa per legge, ma il giudice (o i genitori in sede di accordo consensuale) stabilisce la cifra basandosi sui 5 criteri fondamentali stabiliti dall'art. 337-ter c.c.:
1. Le esigenze attuali del figlio
Crescendo, i bisogni dei figli cambiano. Le esigenze di un neonato sono numericamente diverse da quelle di un adolescente o di uno studente universitario.
2. Il tenore di vita goduto in costanza di convivenza
I figli hanno il diritto di mantenere, nei limiti del possibile, uno stile di vita analogo a quello di cui godevano quando la famiglia era unita.
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore
Più tempo il figlio trascorre con il genitore collocatario/obbligato, più quest'ultimo provvede direttamente al suo mantenimento diretto (cibo, casa, utenze), influendo sul ricalcolo dell'assegno perequativo.
4. Le risorse economiche complessive di entrambi i genitori
Il giudice valuta non solo lo stipendio netto, ma il patrimonio reale:
- Redditi da lavoro o pensione.
- Proprietà immobiliari e rendite da locazione.
- Quote societarie, investimenti e liquidità.
- Disponibilità dell'abitazione principale (es. assenza di affitto/mutuo).
5. Il valore economico dei compiti domestici e di cura
Viene riconosciuto il peso economico del lavoro di accudimento, gestione quotidiana e cura personale fornito dal genitore presso cui i figli risiedono prevalentemente.
Elementi incisivi nel calcolo della cifra
L'impatto dell'Assegnazione della Casa Familiare
L'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli ha un forte valore economico:
- Il genitore assegnatario risparmia un canone di locazione o un mutuo per l'abitazione.
- Il genitore estromesso deve sostenere un nuovo costo abitativo (affitto/mutuo) per la propria sistemazione.
Il giudice tiene conto di questo squilibrio riducendo proporzionalmente l'importo dell'assegno ordinario a carico del genitore che ha dovuto lasciare la casa.
Le Tabelle Orientative dei Tribunali
Per evitare troppa discrezionalità, diversi Tribunali (es. Tabelle del Tribunale di Milano, Roma, Monza) hanno elaborato modelli di calcolo che incrociano:
- Reddito netto di ciascun genitore.
- Numero dei figli.
- Tempi di collocamento.
- Valore dell'assegnazione della casa.
Gestione Pratica ed Evoluzione nel Tempo
Rivalutazione Annuale ISTAT (Obbligatoria)
L'assegno di mantenimento ordinario è soggetto per legge all'adeguamento automatico annuo in base all'indice ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), per neutralizzare la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione.
- L'adeguamento scatta ogni anno alla data indicata nel provvedimento o nella convenzione (es. ogni mese di gennaio o all'anniversario della sentenza).
- Non richiede una richiesta formale o un'autorizzazione del giudice: è un obbligo automatico del debitore.
Fino a quando va versato il contributo?
L'obbligo di versare il contributo ordinario non cessa automaticamente con il compimento del 18° anno di età del figlio.
- Prosecuzione: Prosegue finché il figlio non raggiunge la completa indipendenza economica o non viene inserito nel mondo del lavoro con un reddito adeguato.
- Rifiuto ingiustificato: Se il figlio maggiorenne, posto nelle condizioni di lavorare o completare gli studi, rifiuta per colpevole inerzia ogni opportunità lavorativa, il genitore obbligato può chiedere al giudice la revoca o riduzione dell'assegno.
- Pagamento diretto: Raggiunti i 18 anni, il giudice può disporre che l'assegno venga versato direttamente nelle mani del figlio, su richiesta di quest'ultimo.
Richiesta di Revisione
Se nel corso degli anni si verifica un mutamento sostanziale dei redditi (es. perdita del lavoro, riduzione dello stipendio, o nascita di nuovi figli), l'importo dell'assegno ordinario può essere modificato o azzerato in qualsiasi momento avviando una procedura ex art. 473-bis.29 c.p.c. o una Negoziazione Assistita.