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Riassunto e Spiegazione dell'Art. 155
Legge 54/2006

Spiegazione

Questo articolo - testo integrale Legge 54/2006 - introduce e disciplina il principio della bigenitorialità paritetica nel diritto di famiglia italiano, stabilendo che la fine del legame di coppia non deve recidere o sbilanciare il rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori.

La Legge si divide idealmente in tre macro-aree:

1. I Diritti del Minore e l'Affido Condiviso

  • Diritto alla stabilità affettiva: Il figlio minore ha il diritto sacro di mantenere un rapporto equilibrato, costante e continuativo sia con il padre che con la madre, ricevendo da entrambi cura, istruzione ed educazione. Ha inoltre il diritto di preservare i rapporti con i nonni e i parenti di entrambi i rami familiari.

  • Priorità all'affido a entrambi: Il giudice, mettendo al centro l'esclusivo interesse del minore, deve valutare in via prioritaria la formula dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascuno di essi.

2. L'Esercizio della Potestà e le Decisioni comuni

  • Corresponsabilità educativa: Entrambi i genitori mantengono ed esercitano la potestà genitoriale.

  • Scelte straordinarie e ordinarie: Le decisioni più importanti (scuola, salute, educazione) devono essere prese di comune accordo, ascoltando le inclinazioni e le aspirazioni del figlio. In caso di scontro, decide il giudice. Per la gestione quotidiana (ordinaria amministrazione), il giudice può disporre che i genitori decidano separatamente.

3. Il Mantenimento Proporzionale (I 5 Criteri)

La legge stabilisce che la responsabilità economica segue il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascun genitore. Se necessario, il giudice fissa un assegno periodico di mantenimento (rivalutato automaticamente secondo gli indici ISTAT) basandosi su 5 parametri specifici:

  1. Le esigenze attuali del figlio.

  2. Il tenore di vita avuto durante la convivenza della famiglia.

  3. I tempi di permanenza effettivi presso ciascun genitore.

  4. Le risorse e le capacità economiche complessive di padre e madre.

  5. Il valore economico del lavoro domestico e di cura giornaliera prestato da ciascuno.


Il potere di controllo fiscale

A garanzia della massima trasparenza, l'ultimo comma attribuisce al giudice un potere ispettivo fortissimo: se i redditi dichiarati dai genitori non sono chiari o sufficientemente documentati, può disporre un accertamento diretto della Polizia Tributaria (Guardia di Finanza) sui beni e sui conti correnti, anche se intestati a prestanome o a soggetti terzi.